Dal 1° Gennaio 2020 per tutte le radio e autoradio (esclusi i veicoli commerciali) in vendita in Italia è obbligatorio avere in dotazione un sintonizzatore digitale che permetta di ricevere, oltre all’IP, anche il segnale DAB+ (Digital Audio Broadcasting di seconda generazione). Già dal 1 giugno 2019 sul territorio italiano non potevano essere distribuiti ai rivenditori apparecchi dotati di solo sintonizzatore analogico (FM).

Tale obbligo è stato introdotto dalla Legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018, art. 1 c. 1044), come successivamente modificata in una disposizione inserita a margine nel cosiddetto “decreto sblocca cantieri” (DL 32/2019 in seguito convertito in L.55/2019). Le disposizioni anticipano sul territorio italiano quanto predisposto nel Codice di Comunicazione Elettroniche Europeo – come rivisto (tecnicamente si tratta di rifusione di diversi atti normativi) con direttiva (UE) 2018/1972 dell’11 dicembre 2018 – varato nella scorsa consiliatura europea, entrato in vigore il 20 dicembre scorso. Nell’art. 113 e nell’allegato XI (comma 3) si prevede che i ricevitori radio domestici, portatili e autoradio in vendita debbano essere dotati del doppio sistema di ricezione della radio analogica FM e digitale terrestre DAB+ a partire dal 21 dicembre 2020.

 

Legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), art. 1 c. 1044

1044 . Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a decorrere dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalita’, a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.

L. 55 del 14 giugno 2019 che ha convertito in legge il D.L. n. 32/2019 recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”

      Art. 28 comma 5
  1. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per « apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora » si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, secondo il “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio”. Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N (categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.